Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 nov 2015
All'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1342/2003 sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti: «3.   Gli Stati membri non sono tenuti a comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), e lettere b) e c), durante i periodi in cui non sono fissate restituzioni all'esportazione, tasse all'esportazione o aiuti alimentari. 4.   Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*2). (*2)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).» "
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