Art. 10

Art. 10

In vigore dal 9 nov 2015
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 è così modificato: 1) all', paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d): «d) il numero totale di organizzazioni di produttori, associazioni e organizzazioni interprofessionali che risultano riconosciute alla fine dell'anno civile precedente.»; 2) all', paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il volume totale di latte crudo per Stato membro di produzione consegnato nel loro territorio nell'ambito di contratti negoziati dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni riconosciute in conformità dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) nell'anno civile precedente, quale notificato alle autorità competenti ai sensi dell', paragrafo 3, del presente regolamento, con indicazione del numero di organizzazioni di produttori e associazioni e dei rispettivi volumi consegnati. (*8)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»;" 3) è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Le comunicazioni di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all', paragrafo 2, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*9). (*9)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).» "
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