Art. 1
In vigore dal 4 nov 2015
La denominazione «Oberlausitzer Biokarpfen» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:2061:oj#art-1