Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 ott 2015
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio (sale di potassio di 6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido; n. CAS 55589-62-3) originario della Repubblica popolare cinese attualmente classificabile al codice NC ex 2934 99 90 (codice TARIC 2934 99 90 21). 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 fabbricato dalle società elencate nella tabella sotto riportata sono le seguenti: Società Dazio definitivo — euro/kg netto Codice addizionale TARIC Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd. 4,58 C046 Suzhou Hope Technology Co., Ltd. 4,47 C047 Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd. 2,64 C048 Tutte le altre società 4,58 C999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping attribuite alle società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di (indicare il volume) di acesulfame potassio venduto per l'esportazione nell'Unione europea e indicato nella presente fattura è stato prodotto da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In mancanza di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». 4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme in materia di dazi doganali.
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