Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 1343/2011
In vigore dal 28 ott 2015
Modifiche del regolamento (UE) n. 1343/2011
Il regolamento (UE) n. 1343/2011 è così modificato:
1)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 15 bis
Utilizzo di reti da traino e reti da imbrocco nel Mar Nero
1. L'utilizzo di reti da traino è vietato:
a)
a meno di tre miglia nautiche dalla costa se non si raggiunge l'isobata di 50 metri; o
b)
entro l'isobata di 50 metri dove la profondità di 50 metri è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, autorizzare i propri pescherecci a pescare all'interno della zona di cui al paragrafo 1, tramite la concessione di deroghe conformemente alla raccomandazione GFCM/36/2012/3, a condizione che informino debitamente la Commissione di tali deroghe.
3. Ove ritenga che una deroga concessa a norma del paragrafo 2 non soddisfi la condizione di cui allo stesso paragrafo, la Commissione, fatta salva la presentazione di motivazioni pertinenti e previa consultazione dello Stato membro interessato, può chiedere a detto Stato membro di modificare tale deroga.
4. La Commissione informa il segretario esecutivo della CGPM di ogni deroga concessa a norma del paragrafo 2.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2015 il diametro dei monofilamenti o dei fili delle reti da posta ancorate non supera 0,5 mm.»;
2)
nel titolo II sono aggiunti i capi seguenti:
«CAPO IV
Conservazione e sfruttamento sostenibile del corallo rosso
Articolo 16 bis
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 1, lettere e) e g), del regolamento (CE) n. 1967/2006 o eventuali misure più rigorose derivanti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (*1).
Articolo 16 ter
Profondità minima per la raccolta
1. La raccolta del corallo rosso è vietata a profondità inferiori a 50 metri finché la CGPM non indichi diversamente.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1343/2011 e all'articolo 18, paragrafi da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) al fine di concedere deroghe al paragrafo 1.
3. Le raccomandazioni comuni da presentare a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini di una deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono corredate da:
a)
informazioni dettagliate sul quadro nazionale di gestione;
b)
le motivazioni scientifiche o tecniche della deroga;
c)
l'elenco dei pescherecci o il numero delle autorizzazioni concesse in relazione alla raccolta del corallo rosso a profondità inferiori a 50 m; e
d)
l'elenco delle zone di pesca in cui è autorizzata tale raccolta, identificate mediante coordinate geografiche terrestri e marine.
Le eventuali raccomandazioni comuni degli Stati membri di cui al primo comma sono presentate entro il 29 novembre 2018.
4. La concessione delle deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a)
è stato istituito un idoneo quadro nazionale di gestione che comprende un regime di autorizzazione della pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009; e
b)
adeguati divieti spazio-temporali garantiscono che sia sfruttato solo un numero limitato di colonie di corallo rosso.
5. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 e a titolo di misura transitoria, gli Stati membri possono adottare misure per l'attuazione della raccomandazione GFCM/35/2011/2, a condizione che:
a)
tali misure facciano parte di un idoneo quadro nazionale di gestione; e
b)
lo Stato membro interessato informi debitamente la Commissione dell'adozione di tali misure.
Gli Stati membri interessati garantiscono che le eventuali deroghe cessino di applicarsi al più tardi alla data di applicazione del pertinente atto delegato adottato a norma del paragrafo 2.
6. Ove la Commissione ritenga, in base alle notifiche fornite dallo Stato membro interessato a norma del paragrafo 5, lettera b), che una misura nazionale adottata dopo il 28 novembre 2015 non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 4, essa, fatta salva la presentazione di motivazioni pertinenti e previa consultazione dello Stato membro interessato, può chiedere a detto Stato membro di modificare la misura.
7. La Commissione comunica al segretario esecutivo della CGPM le misure adottate a norma dei paragrafi 2 e 5.
Articolo 16 quater
Diametro di base minimo delle colonie
1. Il corallo rosso proveniente da colonie di corallo rosso il cui diametro di base, misurato nel tronco a una distanza massima di un centimetro dalla base della colonia, è inferiore a 7 mm, non può essere raccolto, conservato a bordo, trasbordato, sbarcato, trasferito, immagazzinato, venduto, esposto o messo in vendita come prodotto grezzo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 del presente regolamento e dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di autorizzare, in deroga al paragrafo 1, un limite massimo di tolleranza del 10 % in peso vivo di colonie di corallo rosso di taglia inferiore a quella prescritta (< 7 mm).
3. Le raccomandazioni comuni da presentare a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini di una deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono corredate dalle motivazioni scientifiche o tecniche della deroga.
Le eventuali raccomandazioni comuni degli Stati membri di cui al primo comma sono presentate entro il 29 novembre 2018.
4. La concessione delle deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a)
è stato istituito un quadro nazionale di gestione che comprende anche un regime di autorizzazione della pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
b)
sono stati istituiti programmi specifici di monitoraggio e di controllo.
5. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4 e a titolo di misura transitoria, gli Stati membri possono adottare misure per l'attuazione della raccomandazione GFCM/36/2012/1, a condizione che:
a)
tali misure facciano parte di un idoneo quadro nazionale di gestione; e
b)
lo Stato membro interessato informi debitamente la Commissione dell'adozione di tali misure.
Gli Stati membri interessati garantiscono che le eventuali deroghe cessino di applicarsi al più tardi alla data di applicazione del pertinente atto delegato adottato a norma del paragrafo 2.
6. Ove la Commissione ritenga, in base alle notifiche fornite dallo Stato membro interessato a norma del paragrafo 5, lettera b), che una misura nazionale adottata successivamente al 28 novembre 2015 non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 4, essa, fatta salva la presentazione di motivazioni pertinenti e previa consultazione dello Stato membro interessato, può chiedere a detto Stato membro di modificare la misura.
7. La Commissione comunica al segretario esecutivo della CGPM le misure adottate a norma dei paragrafi 2 e 5.
Articolo 16 quinquies
Attrezzi e dispositivi
1. Il solo attrezzo autorizzato per la raccolta del corallo rosso è il martello utilizzato nelle immersioni subacquee da pescatori autorizzati o riconosciuti dall'autorità nazionale competente.
2. È vietato l'uso di veicoli sottomarini telecomandati (ROV) per lo sfruttamento del corallo rosso.
3. In deroga al paragrafo 2, l'uso di ROV che sono stati autorizzati da uno Stato membro prima del 30 settembre 2011 a fini di osservazione e di ricerca continua ad essere consentito nelle zone soggette alla giurisdizione di tale Stato membro a condizione che i ROV in questione non possano essere equipaggiati con bracci manipolatori o qualsiasi altro dispositivo che consenta il taglio e la raccolta del corallo rosso.
Tali autorizzazioni scadono o sono revocate entro il 31 dicembre 2015, a meno che lo Stato membro interessato non abbia ottenuto risultati scientifici da cui risulta che l'uso dei ROV oltre il 2015 non avrebbe alcun impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile del corallo rosso.
4. In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può autorizzare l'uso di ROV privi di bracci manipolatori a fini di osservazione e di ricerca nelle zone soggette alla sua giurisdizione purché abbia ottenuto risultati scientifici nel contesto di un quadro di gestione nazionale da cui non risulta alcun impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile del corallo rosso.
Tali autorizzazioni scadono o sono revocate entro il 31 dicembre 2015, a meno che i risultati scientifici di cui al primo comma non siano convalidati dalla CGPM.
5. In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può autorizzare, per un periodo di tempo limitato che non vada oltre il 31 dicembre 2015, l'uso di ROV per campagne scientifiche sperimentali di osservazione e di raccolta del corallo rosso, a condizione che tali campagne si svolgano sotto la supervisione di un istituto di ricerca nazionale o in collaborazione con organismi scientifici nazionali o internazionali competenti ed altre parti interessate pertinenti.
CAPO V
Riduzione dell'impatto delle attività di pesca su determinate specie marine
Articolo 16 sexies
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica fatte salve eventuali misure più rigorose derivanti dalla direttiva 92/43/CEE o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e dal regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio (*4).
Articolo 16 septies
Catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca
1. I comandanti dei pescherecci rilasciano immediatamente gli uccelli marini catturati accidentalmente negli attrezzi da pesca.
2. Le navi da pesca non sbarcano a terra uccelli marini, salvo nel quadro di piani nazionali per la conservazione degli uccelli marini o per favorire il recupero di singoli uccelli marini feriti, e a condizione che le autorità nazionali competenti siano state debitamente e ufficialmente informate, prima del rientro in porto del peschereccio interessato, dell'intenzione di sbarcare a terra tali uccelli marini.
Articolo 16 octies
Catture accidentali di tartarughe marine mediante attrezzi da pesca
1. Nella misura del possibile, gli esemplari di tartarughe marine catturati accidentalmente mediante attrezzi da pesca sono manipolati con precauzione e reimmessi in mare vivi e indenni.
2. I comandanti dei pescherecci non sbarcano a terra tartarughe marine, salvo nel caso di uno specifico programma di salvataggio o di conservazione a livello nazionale o a meno che ciò sia necessario per salvare e per favorire il recupero di singole tartarughe marine ferite o in coma, e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto del peschereccio interessato.
3. Per quanto possibile, i pescherecci operanti con ciancioli per le specie di piccoli pelagici o con reti da circuizione senza chiusura per le specie pelagiche evitano di accerchiare tartarughe marine.
4. I pescherecci operanti con palangari e con reti da posta ancorate hanno a bordo attrezzature sicure progettate per consentire di manipolare, separare e reimmettere in acqua le tartarughe marine in modo da massimizzarne le possibilità di sopravvivenza.
Articolo 16 nonies
Catture accidentali di foche monache (Monachus monachus)
1. I comandanti dei pescherecci non tengono a bordo, non trasbordano o non sbarcano foche monache, salvo nel caso in cui ciò sia necessario per salvare e per favorire il recupero di singoli esemplari feriti e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto del peschereccio interessato.
2. Le foche monache catturate accidentalmente mediante attrezzi da pesca sono reimmesse in mare vive e indenni. Le carcasse di esemplari morti sono sbarcate e confiscate, allo scopo di studi scientifici o distrutte dalle autorità nazionali competenti.
Articolo 16 decies
Catture accidentali di cetacei
I pescherecci reimmettono immediatamente in mare vivi e indenni, per quanto possibile, i cetacei catturati accidentalmente mediante attrezzi da pesca e tirati sottobordo al peschereccio.
Articolo 16 undecies
Squali e razze di specie protette
1. Gli squali e le razze delle specie incluse nell'allegato II del protocollo relativo alle zone particolarmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo (*5) (“protocollo della convenzione di Barcellona”) non sono tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti o esposti o messi in vendita.
2. Per quanto possibile, i pescherecci rilasciano immediatamente vivi e indenni gli esemplari accidentalmente catturati di squali e razze delle specie incluse nell'allegato II del protocollo della convenzione di Barcellona.
Articolo 16 duodecies
Identificazione degli squali
Sono vietate la decapitazione e la spellatura degli squali a bordo e prima dello sbarco. Gli squali decapitati e spellati non possono essere commercializzati su mercati di prima vendita dopo lo sbarco.
CAPO VI
Misure applicabili alla pesca di stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico
Articolo 16 terdecies
Gestione della capacità di pesca
1. Ai fini del presente articolo, la capacità di pesca di riferimento per gli stock di piccoli pelagici è quella stabilita sulla base degli elenchi dei pescherecci degli Stati membri interessati trasmessi al segretariato della CGPM in conformità del paragrafo 22 della raccomandazione GFCM/37/2013/1. Tali elenchi comprendono tutti i pescherecci dotati di reti da traino, ciancioli o altri tipi di reti da circuizione senza chiusura che sono autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici e immatricolati in porti situati nelle sottozone geografiche 17 e 18, di cui all'allegato I del presente regolamento o che, pur essendo immatricolati in altre sottozone geografiche alla data del 31 ottobre 2013, operano nella sottozona geografica 17 o 18, ovvero in entrambe.
2. I pescherecci dotati di reti da traino e ciancioli, a prescindere dalla lunghezza fuori tutto dell'imbarcazione interessata, sono classificati come navi che praticano la pesca attiva di piccoli pelagici se le sardine e le acciughe rappresentano almeno il 50 % delle catture in peso vivo.
3. Gli Stati membri garantiscono che la capacità complessiva della flotta di pescherecci dotati di reti da traino o ciancioli e dediti alla pesca attiva di piccoli pelagici nella sottozona geografica 17, sia in termini di stazza lorda (GT) o di tonnellaggio di stazza lorda (TSL) che in termini di potenza motrice (kW), quali figurano nei registri della flotta nazionale e dell'UE, non superi in nessun momento la capacità di pesca di riferimento per i piccoli pelagici di cui al paragrafo 1.
4. Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci dotati di reti da traino e ciancioli per la pesca di piccoli pelagici, di cui al paragrafo 2, non effettuino più di 20 giorni di pesca al mese e più di 180 giorni all'anno.
5. I pescherecci che non figurano nell'elenco dei pescherecci autorizzati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono autorizzati a pescare o, in deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a conservare a bordo o sbarcare quantitativi superiori al 20 % di acciughe o sardine o di acciughe e sardine se il peschereccio effettua una bordata di pesca nella sottozona geografica 17 o 18 o in entrambe.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni aggiunta, soppressione o modifica dell'elenco dei pescherecci autorizzati di cui al paragrafo 1 non appena si verifica tale aggiunta, soppressione o modifica. Tali modifiche non pregiudicano la capacità di pesca di riferimento di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette tali informazioni al segretario esecutivo della CGPM.
(*1) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)."
(*2) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)."
(*3) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7)."
(*4) Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1)."
(*5)
GU L 322 del 14.12.1999, pag. 3.»;"
3)
nel titolo III è inserito il capo seguente:
«CAPO I BIS
Obblighi di registrazione
Articolo 17 bis
Raccolta di corallo rosso
I pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso tengono a bordo un giornale di pesca in cui sono annotate le catture giornaliere di corallo rosso e l'attività di pesca per zona e per profondità, nonché il numero di giorni di pesca e di immersione. Tali informazioni sono comunicate alle autorità nazionali competenti entro il termine di cui all'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 17 ter
Catture accidentali di determinate specie marine
1. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di pesca di cui all'articolo 14 di detto regolamento le seguenti informazioni:
a)
i casi di cattura accidentale e rilascio di uccelli marini;
b)
i casi di cattura accidentale e rilascio di tartarughe marine;
c)
i casi di cattura accidentale e rilascio di foche monache;
d)
i casi di cattura accidentale e rilascio di cetacei;
e)
i casi di cattura accidentale e, laddove necessario, rilascio di squali e razze appartenenti alle specie elencate nell'allegato II o nell'allegato III del protocollo della convenzione di Barcellona.
2. Oltre alle informazioni annotate nel giornale di pesca, le relazioni nazionali che devono essere analizzate dal comitato scientifico consultivo (SAC) contengono inoltre:
a)
riguardo alle catture accidentali di tartarughe marine, informazioni su:
—
tipo di attrezzo da pesca,
—
momento in cui hanno avuto luogo le catture accidentali,
—
durata dell'immersione,
—
profondità e luogo,
—
specie bersaglio,
—
specie di tartarughe marine, e
—
se le tartarughe marine sono state rigettate in mare morte o rilasciate vive;
b)
riguardo alle catture accidentali di cetacei, informazioni su:
—
caratteristiche del tipo di attrezzo,
—
momento in cui hanno avuto luogo le catture accidentali,
—
luogo (per sottozona geografica o rettangolo statistico di cui all'allegato I del presente regolamento) e
—
se tali cetacei sono delfini o altre specie di cetaceo.
3. Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri stabiliscono le norme di cui al paragrafo 1 relative alla registrazione delle catture accidentali da parte dei comandanti dei pescherecci che non sono soggetti all'obbligo di tenere un giornale di pesca ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.»;
4)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 23 bis
Trasmissione di dati pertinenti alla Commissione
1. Entro il 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione:
a)
i dati relativi al corallo rosso di cui all'articolo 17 bis; e
b)
mediante relazione elettronica, i tassi di cattura accidentale e rilascio di uccelli marini, tartarughe marine, foche monache, cetacei, squali e razze, nonché qualsiasi informazione pertinente comunicata conformemente all'articolo 17 ter, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), rispettivamente.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretario esecutivo della CGPM.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei porti designati per lo sbarco delle catture di corallo rosso in conformità del paragrafo 5 della raccomandazione GFCM/36/2012/1.
4. Gli Stati membri introducono adeguati sistemi di monitoraggio per raccogliere informazioni affidabili sull'impatto esercitato sulle popolazioni di cetacei del Mar Nero dai pescherecci che praticano la pesca dello spinarolo con reti da posta ancorate e trasmettono tali informazioni alla Commissione.
5. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai cambiamenti apportati alle mappe e agli elenchi delle posizioni geografiche che permettono di localizzare le grotte che ospitano le foche monache, di cui al paragrafo 6 della raccomandazione GFCM/35/2011/5.
6. La Commissione trasmette senza indugio le informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 al segretario esecutivo della CGPM.
7. La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto concerne il formato e la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 23 ter
Controllo, monitoraggio e sorveglianza della pesca di stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico
1. Entro il 1o ottobre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani e i programmi da essi adottati per garantire il rispetto dell'articolo 16 terdecies mediante un adeguato sistema di monitoraggio e comunicazione, in particolare delle catture praticate e dello sforzo di pesca esercitato mensilmente.
2. Entro il 30 ottobre di ogni anno la Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretario esecutivo della CGPM.»;
5)
l'articolo 27 è modificato come segue:
a)
i termini «articolo 26» sono sostituiti dai termini «articoli 16 ter, 16 quater e 26», con le necessarie modifiche grammaticali;
b)
nella prima frase del paragrafo 2 la data «19 gennaio 2012» è sostituita dalla data «28 novembre 2015».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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