Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 ott 2015
Il regolamento (CE) n. 494/2002 è così modificato: 1) è inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Ai fini del presente regolamento, per “catture non intenzionali” si intendono le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi consentiti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie. (*1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»;" 2) all' è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Il paragrafo 1 non si applica alle catture non intenzionali di naselli soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.»
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