Art. 6
Partecipazione alle riunioni e alle attività del collegio
In vigore dal 16 ott 2015
Partecipazione alle riunioni e alle attività del collegio
1. Per decidere quali autorità partecipano a una riunione o a un'attività del collegio ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 7, della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di quanto segue:
a)
le questioni da discutere e l'obiettivo della riunione o dell'attività, in particolare per quanto riguarda la rilevanza per ciascun soggetto del gruppo;
b)
la rilevanza del soggetto del gruppo per lo Stato membro in cui il soggetto del gruppo è autorizzato o stabilito, e la sua rilevanza per il gruppo.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio provvedono a che alle riunioni o alle attività del collegio partecipino i rappresentanti più idonei, in funzione delle questioni discusse e degli obiettivi perseguiti. I rappresentanti hanno il potere, per quanto possibile, di assumere impegni per conto delle autorità che rappresentano, in veste di membri del collegio, per le decisioni da adottare nel corso delle riunioni o delle attività.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata può invitare rappresentanti di soggetti del gruppo a partecipare alle riunioni o alle attività del collegio in funzione delle questioni e degli obiettivi della riunione o dell'attività del collegio.
Storico versioni
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