Art. 5 · Conclusione di accordi scritti di coordinamento e cooperazione

Art. 5

Conclusione di accordi scritti di coordinamento e cooperazione

In vigore dal 16 ott 2015
Conclusione di accordi scritti di coordinamento e cooperazione Gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 115 della direttiva 2013/36/UE includono almeno i seguenti elementi: a) informazioni sulla struttura generale del gruppo riguardanti tutti i soggetti del gruppo; b) individuazione dei membri e degli osservatori del collegio; c) definizione delle condizioni di partecipazione degli osservatori al collegio previste all', paragrafo 5, tra cui il loro coinvolgimento nei vari dialoghi e processi del collegio e i loro diritti e obblighi relativamente allo scambio di informazioni; d) una descrizione degli accordi concernenti lo scambio di informazioni tra cui l'ambito di applicazione, la frequenza e i canali di comunicazione; e) una descrizione degli accordi relativi al trattamento delle informazioni riservate; f) una descrizione degli accordi sull'affidamento di compiti e la delega di responsabilità, se del caso; g) una descrizione delle eventuali sottostrutture del collegio; h) una descrizione del quadro di pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali; i) una descrizione del quadro di pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse, tra cui i piani di emergenza e gli strumenti e le procedure di comunicazione; j) una descrizione della politica di comunicazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata e dei membri del collegio nei confronti dell'impresa madre nell'UE e dei soggetti del gruppo; k) le procedure concordate e le scadenze da rispettare per la diffusione dei documenti delle riunioni; l) ogni altro accordo tra i membri del collegio, tra cui gli indicatori concordati per individuare i segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità; m) una descrizione del quadro entro il quale fornire contributi coordinati al collegio di risoluzione, in particolare per offrire contributi coordinati senza limitazioni ai fini del processo di consultazione di cui agli della direttiva 2014/59/UE; n) una descrizione del ruolo dell'autorità di vigilanza su base consolidata, in particolare per quanto riguarda il coordinamento della fornitura dei contributi di cui alla lettera m) al pertinente collegio di risoluzione per il tramite dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo; o) disposizioni concernenti gli accordi con cui un membro o un osservatore interrompe la propria partecipazione al collegio.
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