Art. 4
Comunicazione dell'istituzione e della composizione di un collegio
In vigore dal 16 ott 2015
Comunicazione dell'istituzione e della composizione di un collegio
L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica all'impresa madre nell'UE del gruppo l'istituzione del collegio e l'identità dei suoi membri e dei suoi osservatori, nonché eventuali modifiche della composizione.
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