Art. 35
Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza
In vigore dal 16 ott 2015
Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza
1. Se si verifica una situazione di emergenza, le autorità competenti dello Stato membro d'origine coordinano l'elaborazione di una risposta prudenziale alla situazione di emergenza (in prosieguo la «risposta prudenziale coordinata») in cooperazione con i membri del collegio a norma dell'articolo 112, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.
2. La valutazione prudenziale coordinata di cui all' è alla base della risposta prudenziale coordinata, che definisce le azioni di vigilanza necessarie, la relativa portata e il calendario di attuazione.
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