Art. 32 · Istituzione di un quadro del collegio per le situazioni di emergenza

Art. 32

Istituzione di un quadro del collegio per le situazioni di emergenza

In vigore dal 16 ott 2015
Istituzione di un quadro del collegio per le situazioni di emergenza 1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio istituiscono un quadro del collegio prevedendo le potenziali situazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE (in prosieguo «quadro del collegio per le situazioni di emergenza»). 2.   Il quadro del collegio per le situazioni di emergenza include almeno i seguenti elementi: a) le procedure specifiche del collegio che si applicano qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE; b) un insieme minimo di informazioni da scambiare qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. 3.   L'insieme minimo di informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), comprende i seguenti elementi: a) una descrizione della situazione venutasi a creare, tra cui la causa alla base della situazione di emergenza, e l'impatto previsto della situazione di emergenza sull'ente, sulla liquidità del mercato e sulla stabilità del sistema finanziario; b) una spiegazione delle misure e delle azioni adottate o programmate dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine o da uno dei membri del collegio o ancora dello stesso ente; c) le più recenti informazioni quantitative disponibili sulla posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente.
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