Art. 31
Definizione e aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio
In vigore dal 16 ott 2015
Definizione e aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio
1. Per definire il programma di revisione prudenziale del collegio ai sensi dell'articolo 99 della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio individuano le attività di vigilanza da svolgere.
2. Il programma di revisione prudenziale del collegio contiene almeno i seguenti elementi:
a)
i settori del lavoro congiunto individuati in seguito al processo di revisione e valutazione prudenziale svolto a norma dell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE o in seguito a altra attività intrapresa dal collegio;
b)
le principali aree d'intervento del collegio e le attività di vigilanza pianificate, tra cui un programma di controlli in loco e ispezioni delle succursali significative ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE;
c)
i membri del collegio responsabili della condotta delle attività di vigilanza pianificate;
d)
i calendari previsti, in termini sia di tempi che di durata, per ciascuna delle attività di vigilanza pianificate.
3. Per sviluppare il programma di revisione prudenziale del collegio, e aggiornarlo se necessario, le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio considerano la possibilità di accordi sull'affidamento volontario di compiti e sulla delega volontaria di responsabilità, soprattutto se si prevede che tale affidamento o delega comporti una vigilanza più efficiente ed efficace, in particolare eliminando l'inutile duplicazione di requisiti di vigilanza, compresi quelli concernenti le richieste di informazioni.
4. La conclusione di un accordo sull'affidamento di compiti o la delega di responsabilità è notificata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine all'ente in questione e dall'autorità competente delegante alla succursale interessata.
5. La definizione e l'aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio sono effettuati a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.
Storico versioni
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