Art. 3 · Designazione dei membri e degli osservatori di un collegio

Art. 3

Designazione dei membri e degli osservatori di un collegio

In vigore dal 16 ott 2015
Designazione dei membri e degli osservatori di un collegio 1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata invita le seguenti autorità a diventare membri del collegio: a) le autorità competenti responsabili della vigilanza su enti che sono filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o ancora di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative, di cui all'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE; b) le banche centrali del SEBC degli Stati membri che, in virtù della legislazione nazionale, sono preposte all'esercizio della vigilanza prudenziale sui soggetti giuridici di cui alla lettera a), ma che non sono autorità competenti; c) l'ABE. 2.   L'autorità di vigilanza su base consolidata può invitare le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali non significative a partecipare al collegio in qualità di osservatori secondo la procedura di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99. 3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata può invitare le autorità di vigilanza di paesi terzi in cui sono autorizzati enti o stabilite succursali a partecipare al collegio in qualità di osservatori secondo la procedura di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99. 4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata può invitare le seguenti autorità a partecipare al collegio in qualità di osservatori secondo la procedura di cui all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99: a) le banche centrali del SEBC che, in virtù del diritto nazionale, non sono abilitate all'esercizio della vigilanza su un ente autorizzato o una succursale stabilita in uno Stato membro; b) le autorità o gli organismi pubblici di uno Stato membro responsabili o preposti all'esercizio della vigilanza sul soggetto di un gruppo, tra cui le autorità responsabili della vigilanza prudenziale di soggetti del settore finanziario del gruppo o le autorità competenti responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo o ancora della protezione dei consumatori. 5.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio specificano le modalità che regolano la partecipazione degli osservatori al collegio negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all', lettera c). L'autorità di vigilanza su base consolidata notifica tali modalità agli osservatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:98:oj#art-3