Art. 26
Partecipazione alle riunioni e alle attività del collegio
In vigore dal 16 ott 2015
Partecipazione alle riunioni e alle attività del collegio
1. Per decidere quali autorità partecipano a una riunione o a un'attività del collegio ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dello Stato membro d'origine tengono conto di quanto segue:
a)
le questioni da discutere e l'obiettivo della riunione o dell'attività, in particolare per quanto riguarda la rilevanza per ciascuna succursale;
b)
la rilevanza della succursale per lo Stato membro in cui è stabilita e la sua rilevanza per l'ente.
2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio provvedono a che alle riunioni o alle attività del collegio partecipino i rappresentanti più idonei in funzione delle questioni discusse e degli obiettivi perseguiti. I rappresentanti hanno il potere, per quanto possibile, di assumere impegni per conto delle autorità che rappresentano, in veste di membri del collegio, per le decisioni da adottare nel corso delle riunioni e delle attività.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono invitare i rappresentanti dell'ente a partecipare alle riunioni o alle attività del collegio in funzione delle questioni e degli obiettivi della riunione o dell'attività del collegio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:98:oj#art-26