Art. 24 · Comunicazione dell'istituzione e della composizione di un collegio

Art. 24

Comunicazione dell'istituzione e della composizione di un collegio

In vigore dal 16 ott 2015
Comunicazione dell'istituzione e della composizione di un collegio Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano all'ente l'istituzione del collegio e l'identità dei suoi membri e dei suoi osservatori, nonché eventuali modifiche della composizione.
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