Art. 23 · Designazione dei membri e degli osservatori di un collegio

Art. 23

Designazione dei membri e degli osservatori di un collegio

In vigore dal 16 ott 2015
Designazione dei membri e degli osservatori di un collegio 1.   In seguito all'esecuzione della classificazione dell'ente con succursali in altri Stati membri, ai sensi dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99, le autorità competenti dello Stato membro d'origine invitano le seguenti autorità a diventare membri del collegio: a) le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative; b) le banche centrali del SEBC degli Stati membri che, in virtù della legislazione nazionale, sono preposte all'esercizio della vigilanza prudenziale delle succursali significative di cui alla lettera a), ma che non sono autorità competenti; c) l'ABE. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono invitare le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali non significative a partecipare al collegio in qualità di osservatori secondo la procedura di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono invitare le autorità di vigilanza di paesi terzi in cui sono stabilite succursali dell'ente in questione a partecipare al collegio in qualità di osservatori secondo la procedura di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99. 4.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono invitare le seguenti autorità a partecipare al collegio in qualità di osservatori secondo la procedura di cui all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99: a) le banche centrali del SEBC che, in virtù del diritto nazionale, non sono abilitate all'esercizio della vigilanza su un ente o sulle sue succursali stabilite in uno Stato membro; b) le autorità o gli organismi pubblici di uno Stato membro responsabili o preposti all'esercizio della vigilanza sull'ente o sulle sue succursali, tra cui le autorità competenti responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo o ancora della protezione dei consumatori. 5.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio specificano le modalità che regolano la partecipazione degli osservatori al collegio negli accordi scritti di cui all'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine notificano tali modalità agli osservatori.
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