Art. 20
Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza
In vigore dal 16 ott 2015
Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza
1. Se si verifica una situazione di emergenza, l'autorità di vigilanza su base consolidata coordina l'elaborazione di una risposta prudenziale alla situazione di emergenza (in prosieguo «risposta prudenziale coordinata») in cooperazione con i membri del collegio che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza.
2. La valutazione prudenziale coordinata di cui all' è alla base della risposta prudenziale coordinata, che definisce le azioni di vigilanza necessarie, la relativa portata e il calendario di attuazione.
3. La risposta prudenziale coordinata è elaborata dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dai membri del collegio che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:98:oj#art-20