Art. 2
Istituzione della classificazione di un gruppo di enti
In vigore dal 16 ott 2015
Istituzione della classificazione di un gruppo di enti
1. Allo scopo di individuare i membri e i potenziali osservatori del collegio delle autorità di vigilanza, l'autorità di vigilanza su base consolidata procede alla classificazione di un gruppo di enti ai sensi dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione (5).
2. La classificazione di un gruppo di enti comporta l'individuazione dei seguenti soggetti del gruppo:
a)
enti autorizzati e succursali stabilite in uno Stato membro;
b)
soggetti del settore finanziario autorizzati in uno Stato membro;
c)
enti autorizzati e succursali stabilite in un paese terzo.
3. Le seguenti informazioni sono contenute nella classificazione di ciascun ente autorizzato e di ciascuna succursale stabilita in uno Stato membro:
a)
lo Stato membro nel quale l'ente è autorizzato o la succursale è stabilita;
b)
l'autorità competente responsabile della vigilanza sull'ente o l'autorità competente dello Stato membro ospitante in cui è stabilita la succursale nonché altre autorità del settore finanziario di tale Stato membro come le autorità competenti responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo o ancora responsabili della protezione dei consumatori;
c)
per un ente, compresa la filiazione di un'impresa madre nell'UE stabilita nello stesso Stato membro e la stessa impresa madre nell'UE, le informazioni che determinano se l'ente sia soggetto a vigilanza prudenziale su base individuale o se gli sia stata concessa una deroga dall'applicazione dei requisiti di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) su base individuale a norma degli o 10 di tale regolamento;
d)
per un ente, le informazioni concernenti la sua rilevanza per lo Stato membro nel quale è autorizzato e i criteri pertinenti utilizzati dalle autorità competenti per determinare tale rilevanza nonché le informazioni sulla rilevanza di quell'ente per il gruppo, a condizione che l'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio dell'ente superi l'1 % del totale delle attività e degli elementi fuori bilancio del gruppo su base consolidata;
e)
per una succursale, le informazioni concernenti la sua rilevanza per lo Stato membro nel quale è stabilita, in particolare se questa succursale sia stata designata o sia proposta per essere designata significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, nonché le informazioni sulla rilevanza di quella succursale per il gruppo, a condizione che l'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio della succursale superi l'1 % del totale delle attività e degli elementi fuori bilancio del gruppo su base consolidata.
4. Le seguenti informazioni si riflettono nella classificazione di ciascun soggetto del settore finanziario, ente o succursale di cui al paragrafo 2, lettere b) e c):
a)
lo Stato membro in cui il soggetto del settore finanziario è autorizzato o il paese terzo in cui l'ente è autorizzato o la succursale è stabilita;
b)
l'autorità responsabile o preposta all'esercizio della vigilanza su detto soggetto del settore finanziario, ente o succursale;
c)
informazioni sulla rilevanza del soggetto del settore finanziario, dell'ente o della succursale per il gruppo, a condizione che l'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio di tale soggetto del settore finanziario, ente o succursale superi l'1 % del totale delle attività e degli elementi fuori bilancio del gruppo su base consolidata.
Storico versioni
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