Art. 19 · Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza

Art. 19

Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza

In vigore dal 16 ott 2015
Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza 1.   Se si verifica una situazione di emergenza, l'autorità di vigilanza su base consolidata coordina la valutazione della situazione di emergenza (in prosieguo «valutazione prudenziale coordinata») in cooperazione con i membri del collegio che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza. 2.   La valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza effettuata a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99: a) la natura e la gravità della situazione di emergenza; b) l'effetto o il potenziale effetto della situazione di emergenza sul gruppo e sui soggetti del gruppo che ne sono o possono esserne interessati; c) il rischio di contagio transfrontaliero. 3.   Per valutare il paragrafo 2, lettera c), l'autorità di vigilanza su base consolidata considera le potenziali conseguenze sistemiche per gli Stati membri nei quali sono autorizzati soggetti del gruppo o in cui sono stabilite succursali significative.
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