Art. 18 · Condizioni generali relative allo scambio di informazioni in una situazione di emergenza

Art. 18

Condizioni generali relative allo scambio di informazioni in una situazione di emergenza

In vigore dal 16 ott 2015
Condizioni generali relative allo scambio di informazioni in una situazione di emergenza 1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio si scambiano tutte le informazioni necessarie al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti nel titolo VII, capo 1, sezione II, della stessa direttiva e, ove applicabili, all'articolo 54 e all'articolo 58 della direttiva 2004/39/CE. 2.   Immediatamente dopo che un membro o un osservatore del collegio la informano della situazione di emergenza, o dopo averla individuata, l'autorità di vigilanza su base consolidata comunica le informazioni di cui all', paragrafo 2, lettera b), secondo le procedure indicate all', paragrafo 2, lettera a), ai membri del collegio che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza, e all'ABE. 3.   A seconda della natura, della gravità, del potenziale effetto sistemico o di altro tipo e della probabilità di contagio della situazione di emergenza, i membri del collegio che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza e l'autorità di vigilanza su base consolidata possono decidere di scambiarsi informazioni supplementari. 4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata esamina le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per accertarne l'eventuale rilevanza ai fini dell'esecuzione dei compiti del collegio di risoluzione. Se le informazioni risultano rilevanti, l'autorità di vigilanza su base consolidata le comunica all'autorità di risoluzione a livello di gruppo definita all', paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/59/UE. 5.   Ove applicabili, le informazioni indicate nei paragrafi 2 e 3 sono aggiornate immediatamente qualora siano disponibili nuove informazioni. 6.   Se lo scambio di informazioni o di comunicazioni cui si fa riferimento nel presente articolo si svolge oralmente, le autorità competenti interessate vi danno seguito tempestivamente con una comunicazione scritta.
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