Art. 16 · Definizione e aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio

Art. 16

Definizione e aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio

In vigore dal 16 ott 2015
Definizione e aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio 1.   Per definire il programma di revisione prudenziale del collegio ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio individuano le attività di vigilanza da svolgere. 2.   Il programma di revisione prudenziale del collegio contiene almeno i seguenti elementi: a) i settori del lavoro congiunto individuati in seguito alla valutazione del rischio del gruppo e alla valutazione del rischio di liquidità del gruppo nonché alle decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente ai sensi dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE oppure in seguito ad altre attività del collegio, tra cui il tentativo di contribuire a un'efficace vigilanza e di sopprimere l'inutile duplicazione di compiti conformemente all'articolo 116, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva; b) i rispettivi programmi di revisione prudenziale dell'autorità di vigilanza su base consolidata e dei membri del collegio per l'impresa madre e per tutti gli enti autorizzati e le succursali stabilite in uno Stato membro; c) le principali aree d'intervento del collegio e le attività di vigilanza pianificate, tra cui un programma di ispezioni in loco ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE; d) i membri del collegio responsabili della condotta delle attività di vigilanza pianificate; e) i calendari previsti, in termini sia di tempi che di durata, per ciascuna delle attività di vigilanza pianificate. 3.   La definizione e l'aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio sono effettuati a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.
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