Art. 16
Definizione e aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio
In vigore dal 16 ott 2015
Definizione e aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio
1. Per definire il programma di revisione prudenziale del collegio ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio individuano le attività di vigilanza da svolgere.
2. Il programma di revisione prudenziale del collegio contiene almeno i seguenti elementi:
a)
i settori del lavoro congiunto individuati in seguito alla valutazione del rischio del gruppo e alla valutazione del rischio di liquidità del gruppo nonché alle decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente ai sensi dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE oppure in seguito ad altre attività del collegio, tra cui il tentativo di contribuire a un'efficace vigilanza e di sopprimere l'inutile duplicazione di compiti conformemente all'articolo 116, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva;
b)
i rispettivi programmi di revisione prudenziale dell'autorità di vigilanza su base consolidata e dei membri del collegio per l'impresa madre e per tutti gli enti autorizzati e le succursali stabilite in uno Stato membro;
c)
le principali aree d'intervento del collegio e le attività di vigilanza pianificate, tra cui un programma di ispezioni in loco ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE;
d)
i membri del collegio responsabili della condotta delle attività di vigilanza pianificate;
e)
i calendari previsti, in termini sia di tempi che di durata, per ciascuna delle attività di vigilanza pianificate.
3. La definizione e l'aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio sono effettuati a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:98:oj#art-16