Art. 13 · Scambio di informazioni concernenti la non conformità e le sanzioni

Art. 13

Scambio di informazioni concernenti la non conformità e le sanzioni

In vigore dal 16 ott 2015
Scambio di informazioni concernenti la non conformità e le sanzioni 1.   I membri del collegio comunicano all'autorità di vigilanza su base consolidata informazioni concernenti tutti i casi in cui i membri del collegio hanno accertato che un ente o una succursale che rientra nel loro mandato di vigilanza non ha rispettato la normativa nazionale o dell'Unione ovvero i requisiti previsti in materia di vigilanza prudenziale o di vigilanza della condotta degli enti sul mercato, ivi compresi i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE, e tutte le sanzioni amministrative imposte o le altre misure amministrative applicate ai sensi degli articoli dal 64 al 67 della direttiva 2013/36/UE se tali informazioni influiscono o potrebbero influire sul profilo di rischio del gruppo o di uno dei suoi soggetti. I membri del collegio discutono con l'autorità di vigilanza su base consolidata il possibile impatto delle questioni di non conformità e delle sanzioni sui soggetti del gruppo o sull'intero gruppo. 2.   L'autorità di vigilanza su base consolidata decide di comunicare le informazioni specificate nel paragrafo 1 ai membri del collegio per i quali tali informazioni sono ritenute rilevanti ai sensi dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.
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