Art. 12
Scambio di informazioni sui segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità
In vigore dal 16 ott 2015
Scambio di informazioni sui segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio che partecipano all'elaborazione della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo, di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, o della relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo, di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva, per pervenire a decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente in conformità di tale articolo si scambiano informazioni quantitative al fine di individuare segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità e di contribuire alla relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e alla relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sviluppate sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità competenti conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per garantire la coerenza e la comparabilità dei dati utilizzati. Le informazioni riguardano almeno tutti gli enti del gruppo autorizzati o stabiliti in uno Stato membro e almeno i seguenti settori:
a)
capitale;
b)
liquidità;
c)
qualità delle attività;
d)
finanziamento (funding);
e)
redditività;
f)
rischio di concentrazione.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio di cui al paragrafo 1 considerano anche la possibilità di scambiarsi informazioni sull'ambiente macroeconomico in cui operano il gruppo di enti e i relativi soggetti.
Storico versioni
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