Art. 8
Raggiungimento della decisione congiunta
In vigore dal 16 ott 2015
Raggiungimento della decisione congiunta
(1) L'autorità di vigilanza su base consolidata rivede il progetto di decisione congiunta nella misura necessaria per tenere conto delle conclusioni del dialogo di cui all', paragrafo 4, ed elabora un progetto finale di decisione congiunta.
(2) L'autorità di vigilanza su base consolidata invia il progetto finale di decisione congiunta alle autorità competenti interessate senza indebito ritardo ed entro il termine specificato nel calendario ai sensi dell', paragrafo 2, lettera i), indicando loro una scadenza entro la quale sono tenute a dare il loro consenso scritto, che può essere inviato per via elettronica.
(3) Le autorità competenti interessate che ricevono il progetto finale di decisione congiunta e non dissentono su di esso danno all'autorità di vigilanza su base consolidata il proprio consenso scritto entro il termine fissato.
(4) La decisione congiunta si considera raggiunta solo se tutte le autorità competenti interessate hanno dato il loro consenso scritto.
(5) La decisione congiunta è costituita dalla decisione congiunta e dai consensi scritti allegati. L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette detta decisione a tutte le autorità competenti interessate.
Storico versioni
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