Art. 4 · Valutazione della completezza della domanda

Art. 4

Valutazione della completezza della domanda

In vigore dal 16 ott 2015
Valutazione della completezza della domanda (1)   Dopo aver ricevuto una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafi 4 e 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, o all'articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013, presentata dal richiedente, l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette detta domanda alle autorità competenti interessate senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 10 giorni. (2)   L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate valutano la completezza della domanda entro sei settimane dal ricevimento della stessa da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata. (3)   La domanda si considera completa se contiene tutte le informazioni necessarie alle autorità competenti per la sua valutazione conformemente ai requisiti previsti nel regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare agli articoli 143, 144, 151, 283, 312 e 363. (4)   Le autorità competenti interessate forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata la loro valutazione della completezza della domanda. (5)   La valutazione di cui al paragrafo 4 indica gli elementi della domanda ritenuti incompleti o mancanti. (6)   Se l'autorità competente interessata non fornisce all'autorità di vigilanza su base consolidata la propria valutazione della completezza della domanda entro il periodo di tempo specificato al paragrafo 2, si ritiene che essa consideri la domanda completa. (7)   Qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata o una delle autorità competenti interessate reputi che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, l'autorità di vigilanza su base consolidata informa il richiedente degli aspetti della domanda ritenuti incompleti o mancanti e offre allo stesso la possibilità di presentare le informazioni mancanti. (8)   Se il richiedente fornisce le informazioni mancanti di cui al paragrafo 7, l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette tali informazioni alle autorità competenti interessate senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 10 giorni dal loro ricevimento. (9)   L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate valutano la completezza della domanda tenuto conto delle informazioni aggiuntive entro sei settimane dal ricevimento di tali informazioni da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata secondo la procedura stabilita ai paragrafi da 3 a 6. (10)   Se una domanda completa è stata precedentemente valutata incompleta, si ritiene che il periodo di sei mesi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 decorra dalla data in cui l'autorità di vigilanza su base consolidata riceve le informazioni che hanno completato la domanda. (11)   Quando la domanda è valutata completa, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne informa il richiedente e le autorità competenti interessate, indicando contestualmente la data di ricevimento della domanda completa o la data di ricevimento delle informazioni che hanno completato la domanda. (12)   In ogni caso, l'autorità di vigilanza su base consolidata o una delle autorità competenti interessate può chiedere al richiedente di fornire informazioni aggiuntive per la valutazione della domanda e per il raggiungimento di una decisione congiunta sulla stessa.
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