Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 ott 2015
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1)
«autorità competente interessata», un'autorità competente, diversa dall'autorità di vigilanza su base consolidata, che è responsabile della vigilanza delle filiazioni, che partecipano alla presentazione della domanda congiunta, di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE in uno Stato membro, e a cui è chiesto il raggiungimento di una decisione congiunta ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla domanda di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento;
(2)
«richiedente», un ente impresa madre nell'UE e le sue filiazioni o le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, che presentano una domanda;
(3)
«relazione di valutazione», una relazione contenente la valutazione di una domanda conformemente all'.
Storico versioni
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