Art. 12 · Comunicazione delle decisioni adottate in mancanza di decisione congiunta

Art. 12

Comunicazione delle decisioni adottate in mancanza di decisione congiunta

In vigore dal 16 ott 2015
Comunicazione delle decisioni adottate in mancanza di decisione congiunta L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica senza indugio la sua decisione al richiedente e alle autorità competenti interessate conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:100:oj#art-12