Art. 17 · Relazione di audit

Art. 17

Relazione di audit

In vigore dal 15 ott 2015
Relazione di audit 1.   Dopo ciascun controllo in loco l'autorità preposta al controllo redige una relazione in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati. La relazione riporta: a) la data e l'ora di inizio del controllo; b) precisazioni sul preavviso dato; c) la durata del controllo; d) i responsabili presenti; e) la natura e la portata dei controlli eseguiti e l'indicazione dettagliata dei documenti e dei prodotti esaminati; f) i risultati e le conclusioni; g) l'eventuale necessità di un seguito. La relazione è firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dalla parte contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, ed è inserita nel fascicolo di pagamento. 2.   In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5 % dei quantitativi di prodotti oggetto di un unico contratto sottoposti al controllo, la verifica è estesa a un campione più vasto, che sarà determinato dall'autorità preposta al controllo. 3.   L'autorità preposta al controllo registra i casi di inadempimento, sulla base dei criteri di gravità, portata, durata e frequenza, che possono portare all'esclusione, a norma dell', paragrafo 1, e/o al rimborso di un aiuto indebitamente versato, compresi eventualmente gli interessi, a norma del paragrafo 4 del medesimo articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:1852:oj#art-17