Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 ott 2015
Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all'acquisto dei prodotti all'intervento, imputabili all'esercizio contabile 2016 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, definiti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento sono il tasso di interesse uniforme fissato allo 0,1 %.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:1845:oj#art-1