Art. 1 · Condizioni di immissione sul mercato

Art. 1

Condizioni di immissione sul mercato

In vigore dal 6 ott 2015
Il regolamento (CE) n. 1007/2009 è così modificato: 1) all' è inserito il punto seguente: «4 bis)   “altre comunità indigene”: comunità stabilite in paesi indipendenti che sono considerate indigene in virtù della loro discendenza da popolazioni che abitavano il paese, o una regione geografica a cui esso appartiene, al momento della conquista, della colonizzazione o della definizione degli attuali confini di Stato e che, a prescindere dal loro status giuridico, hanno conservato tutte le loro istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche o parte di esse;»; 2) l' è sostituito dal seguente: « Condizioni di immissione sul mercato 1.   L'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca è autorizzata solo quando essi provengono dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la caccia costituisce una pratica tradizionalmente svolta dalla comunità; b) la caccia è praticata per il sostentamento della comunità e contribuisce allo stesso, anche al fine di fornire alimenti e reddito di supporto alla vita e alla sussistenza sostenibile, e non è praticata principalmente per motivi commerciali; c) la caccia è praticata con modalità che rispettino il benessere degli animali, tenendo conto dei modi di vita della comunità e dello scopo di sostentamento della caccia. Le condizioni illustrate al primo comma si applicano al momento o nel luogo di importazione dei prodotti derivati dalla foca importati. 1 bis.   Al momento dell'immissione sul mercato, i prodotti derivati dalla foca sono accompagnati da un documento che attesta il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 (“attestazione”). Un'attestazione è rilasciata, su richiesta, da un organismo riconosciuto a tal fine dalla Commissione. Gli organismi riconosciuti sono indipendenti, competenti a svolgere le loro funzioni e soggetti a controllo esterno. 2.   In deroga al paragrafo 1, l'importazione di prodotti derivati dalla foca è altresì autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di dette merci non sono tali da far ritenere che l'importazione possa avere motivi commerciali. 3.   L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica il conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di specificare ulteriormente le modalità amministrative per il riconoscimento degli organismi che possono attestare la conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per il rilascio e il controllo delle attestazioni, nonché le disposizioni amministrative necessarie per garantire il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2. 5.   Se vi sono dati comprovanti che una forma di caccia alla foca è praticata principalmente per motivi commerciali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 bis al fine di proibire l'immissione sul mercato o limitare la quantità di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia in questione che può essere immessa sul mercato. È di particolare importanza che la Commissione segua la propria pratica abituale e svolga consultazioni a livello di esperti, compresi gli esperti degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione per pubblicare note tecniche orientative contenenti un elenco indicativo dei codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.»; 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all', paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 ottobre 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all', paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell', paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (*1). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Per quanto riguarda gli atti di esecuzione da adottare a norma dell', paragrafo 4, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. (*1)  Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1)." (*2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" 5) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 5 bis Informazione La Commissione informa il pubblico, al fine di sensibilizzarlo, e le autorità competenti, comprese le autorità doganali, relativamente alle disposizioni del presente regolamento e alle norme per l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene.»; 6) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Relazioni 1.   Entro il 31 dicembre 2018 e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione in cui illustrano le azioni intraprese per dare attuazione al presente regolamento. 2.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento entro 12 mesi dalla fine di ciascun periodo di cui al paragrafo 1. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2019. 3.   Nelle relazioni presentate a norma del paragrafo 2, la Commissione valuta il funzionamento, l'efficacia e l'incidenza del presente regolamento nel raggiungimento del suo obiettivo.»
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