Art. 3
Servizi forniti dal registro
In vigore dal 2 ott 2015
Servizi forniti dal registro
1. L'Autorità predispone estratti standard dal registro. L'Autorità fornisce l'estratto standard a qualsiasi persona fisica o giuridica entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
2. Se ha competenza ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 l'Autorità, su richiesta, certifica che le informazioni fornite nell'estratto standard sono corrette, aggiornate e conformi alla legislazione applicabile dell'Unione.
Se non ha competenza ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 l'Autorità, su richiesta, certifica che le informazioni fornite nell'estratto standard sono quelle più complete, aggiornate e corrette di cui dispone dopo aver svolto tutti i ragionevoli controlli. Tali controlli includono la richiesta di conferma delle informazioni alle autorità degli Stati membri rilevanti, nella misura in cui la legislazione nazionale pertinente preveda una base affinché le autorità interessate agiscano in tal senso. I termini di cui al paragrafo 1 non si applicano alle richieste rientranti nel presente comma.
Nella certificazione di cui al presente paragrafo l'Autorità indica chiaramente se ha competenza ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
3. L'Autorità fornisce la certificazione di cui al paragrafo 2, su richiesta, alle istituzioni e agli organismi dell'Unione e alle autorità e agli organi giurisdizionali degli Stati membri. Fornisce inoltre tale certificazione su richiesta ai partiti politici europei o alle fondazioni politiche europee relativamente al loro proprio status.
Dietro presentazione di una richiesta debitamente motivata, l'Autorità può anche fornire tale certificazione ad ogni altra persona fisica o giuridica qualora ciò sia necessario ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi.
4. L'Autorità stabilisce in dettaglio la procedura di presentazione delle domande e di rilascio degli estratti standard e delle certificazioni, compreso l'uso di mezzi elettronici per la prestazione di tali servizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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