Art. 2 · Informazioni supplementari e documenti giustificativi

Art. 2

Informazioni supplementari e documenti giustificativi

In vigore dal 2 ott 2015
Informazioni supplementari e documenti giustificativi I richiedenti la registrazione, così come i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati, forniscono all'Autorità, oltre agli elementi richiesti all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i documenti e le informazioni di cui all' e i relativi aggiornamenti. L'Autorità può chiedere ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee di rettificare ogni informazione o documento incompleto od obsoleto fornito.
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