Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 set 2015
In deroga all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente all'anno di domanda 2015, gli Stati membri hanno la facoltà di versare anticipi per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all'articolo 74, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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