Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 set 2015
In deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente all'anno di domanda 2015 gli Stati membri hanno la facoltà di versare anticipi fino al 70 % per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fino all'85 % del sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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