Art. 4

Art. 4

In vigore dal 24 ago 2015
La pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte di pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera maltese o immatricolati a Malta è vietata a partire dalle ore 08:00 del 10 giugno 2015. Il tonno rosso catturato a decorrere da tale data dai suddetti pescherecci non può essere conservato a bordo, trasferito in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasportato o sbarcato.
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