Art. 1
In vigore dal 14 ago 2015
Nella parte A, riga 138, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la colonna «Disposizioni specifiche» è sostituita dalla seguente:
«PARTE A
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e battericida.»
Storico versioni
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