Art. 1
In vigore dal 4 ago 2015
All'articolo 3 del regolamento (UE) n. 407/2010 è inserito il paragrafo 2 bis seguente:
«2 bis. Nel caso in cui lo Stato membro beneficiario sia uno Stato membro la cui moneta è l'euro, la concessione di assistenza finanziaria dell'Unione è subordinata all'introduzione di disposizioni giuridicamente vincolanti, con la predisposizione di un apposito meccanismo, previamente all'erogazione, atte a garantire la compensazione integrale e immediata degli Stati membri la cui moneta non è l'euro per qualsiasi passività subiscano a causa del mancato rimborso da parte dello Stato membro beneficiario dell'assistenza finanziaria, alle condizioni da questa previste.
Sono altresì previste disposizioni adeguate al fine di assicurare l'assenza di sovracompensazione di Stati membri la cui moneta non è l'euro, in caso di attivazione di strumenti volti a proteggere il bilancio generale dell'Unione, compreso il recupero dei crediti, ove necessario mediante compesazione tra crediti e pagamenti nel corso del tempo.».
Storico versioni
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