Art. 1 · Programma di trattamento favorevole della Commissione

Art. 1

Programma di trattamento favorevole della Commissione

In vigore dal 3 ago 2015
Il regolamento (CE) n. 773/2004 è così modificato: 1) è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Programma di trattamento favorevole della Commissione 1.   La Commissione può fissare i requisiti e le condizioni di cooperazione in base ai quali può ricompensare le imprese che partecipano o hanno partecipato a cartelli segreti per la loro cooperazione nel rendere nota l'intesa e facilitare l'accertamento di una violazione, con l'immunità dalle ammende o una riduzione delle ammende che altrimenti sarebbero irrogate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (programma di trattamento favorevole). Può essere concessa l'immunità dalle ammende all'impresa che presenta per prima elementi di prova che, a giudizio della Commissione, le consentano di effettuare un'ispezione mirata o di constatare una violazione dell'articolo 101 del trattato in correlazione con il presunto cartello. Può essere concessa una riduzione dell'ammenda alle imprese che forniscono alla Commissione elementi probatori della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi probatori già in possesso della Commissione. La Commissione concede l'immunità dalle ammende o una loro riduzione nell'ambito del suo programma di trattamento favorevole solo se, al termine del procedimento amministrativo, l'impresa risulta soddisfare i requisiti e le condizioni di cooperazione di cui al programma di trattamento favorevole. Questi possono comprendere, tra l'altro, la natura delle informazioni e degli elementi di prova che le imprese devono presentare e l'ulteriore cooperazione che le imprese sono tenute a garantire nel corso del procedimento amministrativo. 2.   Per poter beneficiare dell'immunità dall'ammenda o della riduzione dell'ammenda che altrimenti sarebbe loro imposta, le imprese presentano volontariamente alla Commissione elementi di loro conoscenza del cartello e del ruolo che esse vi hanno svolto, eventualmente sotto forma di presentazioni volontarie di attuali o ex dipendenti o rappresentanti dell'impresa (dichiarazioni ufficiali d'impresa legate a un programma di trattamento favorevole). Tali dichiarazioni ufficiali sono redatte specificamente per essere presentate alla Commissione allo scopo di ottenere l'immunità dalle ammende o una loro riduzione nell'ambito del programma di trattamento favorevole. 3.   Ai fini della presentazione delle dichiarazioni ufficiali d'impresa legate a un programma di trattamento favorevole la Commissione offre alle parti, oltre alle osservazioni scritte, altri metodi appropriati, tra cui dichiarazioni orali. Le dichiarazioni ufficiali orali possono essere registrate e trascritte nei locali della Commissione. L'impresa ha la possibilità di verificare l'accuratezza tecnica della registrazione della sua dichiarazione orale nei locali della Commissione, e, se del caso, di correggerne immediatamente la sostanza. Le disposizioni del presente regolamento in materia di dichiarazioni ufficiali d'impresa legate a un programma di trattamento favorevole si applicano a tali dichiarazioni a prescindere dal mezzo su cui sono conservate. Le informazioni pre-esistenti, cioè le prove disponibili indipendentemente dal procedimento avviato dalla Commissione e che vengono presentate alla Commissione da un'impresa nell'ambito della sua domanda di immunità dalle ammende o di riduzione del loro importo, non fanno parte delle dichiarazioni ufficiali d'impresa legate a un programma di trattamento favorevole.» 2) all'articolo 8, il paragrafo 2 è soppresso; 3) all'articolo 10 bis, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «In caso di progressi delle discussioni verso una transazione, la Commissione può fissare un termine entro il quale le parti possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte di transazione che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione all'articolo 101 del trattato nonché la rispettiva responsabilità. Queste proposte di transazione sono redatte specificamente dalle imprese interessate come una richiesta formale alla Commissione di adottare una decisione nel loro caso secondo la procedura di transazione. Prima che la Commissione fissi un termine per la presentazione delle proposte di transazione, le parti interessate hanno il diritto a che sia loro divulgata a tempo debito, su richiesta, l'informazione specificata nel primo comma. La Commissione non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine suddetto. Ai fini della presentazione delle proposte di transazione la Commissione offre alle parti, oltre alle osservazioni scritte, altri metodi appropriati, tra cui dichiarazioni orali. Le proposte di transazione orali possono essere registrate e trascritte nei locali della Commissione. L'impresa ha la possibilità di verificare l'accuratezza tecnica della registrazione della sua dichiarazione orale nei locali della Commissione, e, se del caso, di correggerne immediatamente la sostanza. Le disposizioni del presente regolamento in materia di proposte di transazione si applicano a tali dichiarazioni a prescindere dal mezzo su cui sono conservate.»; 4) l'articolo 15 è modificato come segue: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Accesso al fascicolo»; b) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente: «1 bis.   Dopo l'avvio del procedimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, e per permettere alle parti che intendono presentare proposta di transazione di procedere in tal senso, la Commissione divulga loro, su richiesta, gli elementi probatori e i documenti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, subordinatamente alle condizioni fissate nei pertinenti commi. In quest'ottica, quando presentano le loro proposte di transazione, le parti confermano alla Commissione che chiederanno l'accesso al fascicolo ai sensi del paragrafo 1 unicamente dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti qualora detta comunicazione non rispecchi il contenuto delle loro proposte di transazione. Se le discussioni in vista di una transazione sono state interrotte con una o più delle parti, alla parte in questione viene concesso l'accesso al fascicolo ai sensi del paragrafo 1 qualora sia destinataria di una comunicazione degli addebiti.»; c) è inserito il seguente paragrafo 1 ter: «1 ter.   L'accesso ai sensi del paragrafo 1 o 1 bis a una dichiarazione ufficiale d'impresa legata a un programma di trattamento favorevole ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, o a una proposta di transazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, viene concesso solo nei locali della Commissione. Le parti e i loro rappresentanti non possono copiare le dichiarazioni ufficiali o le proposte di transazione con alcun mezzo meccanico o elettronico.»; d) il paragrafo 4 è soppresso; 5) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente capo VI bis: «CAPO VI bis LIMITI ALL'USO DELLE INFORMAZIONI OTTENUTE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DELLA COMMISSIONE Articolo 16 bis 1.   Le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essere usate solo nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi intesi all'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato. 2.   L'accesso alle dichiarazioni ufficiali d'impresa legate a un programma di trattamento favorevole ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, o alle proposte di transazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, è concesso unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti di difesa nei procedimenti dinanzi alla Commissione. Le informazioni tratte da tali dichiarazioni e proposte possono essere utilizzate dalla parte che ha ottenuto l'accesso al fascicolo solo se ciò è necessario per l'esercizio dei suoi diritti di difesa nei procedimenti: a) dinanzi ai giudici dell'Unione europea di ricorso nei confronti delle decisioni della Commissione, o b) dinanzi ai giudici degli Stati membri in casi direttamente collegati a quello in cui è stato accordato l'accesso, e che riguardano: i) la ripartizione, tra i partecipanti al cartello, dell'ammenda imposta loro in solido dalla Commissione, oppure ii) il ricorso nei confronti di una decisione con la quale un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro ha constatato un'infrazione all'articolo 101 del TFUE. 3.   Le seguenti categorie di informazioni ottenute ai sensi del presente regolamento non possono essere utilizzate in procedimenti dinanzi ai giudici nazionali fintantoché la Commissione non abbia chiuso il procedimento nei confronti di tutte le parti oggetto dell'inchiesta mediante l'adozione di una decisione a norma degli articoli 7, 9 o 10 del regolamento (CE) n. 1/2003 o non abbia in altro modo chiuso il procedimento: a) informazioni preparate da altre persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini di un procedimento della Commissione, e b) informazioni che la Commissione ha redatto e trasmesso alle parti nel corso del suo procedimento.»
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