Art. 97 · Proroga del termine per l’adozione di una decisione in materia di rimborso o sgravio

Art. 97

Proroga del termine per l’adozione di una decisione in materia di rimborso o sgravio

In vigore dal 28 lug 2015
Proroga del termine per l’adozione di una decisione in materia di rimborso o sgravio (, paragrafo 3, del codice) Se si applica l’, paragrafo 3, primo comma, o secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o di sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione o della notifica, da parte della Commissione, del rinvio del fascicolo per i motivi di cui all’, paragrafo 6. Se si applica l’, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o di sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili.
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