Art. 95 · Requisiti comuni in materia di dati relativi alle formalità da espletare quando le merci si trovano in un altro Stato membro

Art. 95

Requisiti comuni in materia di dati relativi alle formalità da espletare quando le merci si trovano in un altro Stato membro

In vigore dal 28 lug 2015
Requisiti comuni in materia di dati relativi alle formalità da espletare quando le merci si trovano in un altro Stato membro (, paragrafo 2, del codice) I requisiti comuni in materia di dati per la risposta alla richiesta di informazioni relativa all’espletamento delle formalità quando la domanda di rimborso o di sgravio riguarda merci che si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui l’obbligazione doganale è stata notificata sono indicati nell’allegato 33-07.
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