Art. 89 · Sospensione del termine di pagamento in caso di domanda di sgravio

Art. 89

Sospensione del termine di pagamento in caso di domanda di sgravio

In vigore dal 28 lug 2015
Sospensione del termine di pagamento in caso di domanda di sgravio [, paragrafo 3, lettera a), del codice] 1.   Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale fino a quando non abbiano preso una decisione sulla domanda di sgravio, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) se la domanda di sgravio è stata presentata a norma dell’ o 120 del codice, le condizioni stabilite nel pertinente articolo sono verosimilmente soddisfatte; b) se la domanda di sgravio è stata presentata a norma dell’ del codice, le condizioni stabilite nello stesso articolo e nell’, paragrafo 2, del codice sono verosimilmente soddisfatte. 2.   Se le merci oggetto di una domanda di sgravio non sono più soggette a vigilanza doganale al momento della presentazione della domanda, viene fornita una garanzia. 3.   In deroga al paragrafo 2, le autorità doganali non richiedono una garanzia se si accerta che la fornitura di una garanzia potrebbe comportare gravi difficoltà economiche o sociali per il debitore.
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