Art. 88
Esonero dalla notifica dell’obbligazione doganale
In vigore dal 28 lug 2015
Esonero dalla notifica dell’obbligazione doganale
[, paragrafo 1, lettera d), del codice]
1. Le autorità doganali possono astenersi dal notificare un’obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza a norma dell’ o 82 del codice quando l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione in questione è inferiore a 10 EUR.
2. Se l’obbligazione doganale è stata inizialmente notificata con un importo di dazio all’importazione o all’esportazione inferiore all’importo del dazio all’importazione o all’esportazione esigibile, le autorità doganali possono astenersi dal notificare l’obbligazione doganale per la differenza tra tali importi a condizione che sia inferiore a 10 EUR.
3. La limitazione di 10 EUR di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica a ciascuna azione di recupero.
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