Art. 85 · Dispensa dagli obblighi del fideiussore nell’ambito del regime di transito unionale

Art. 85

Dispensa dagli obblighi del fideiussore nell’ambito del regime di transito unionale

In vigore dal 28 lug 2015
Dispensa dagli obblighi del fideiussore nell’ambito del regime di transito unionale [, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e del codice] 1.   Quando il regime di transito unionale non è stato appurato, le autorità doganali dello Stato membro di partenza notificano al fideiussore il mancato appuramento del regime entro nove mesi dalla data prescritta per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione. 2.   Quando il regime di transito unionale non è stato appurato, le autorità doganali determinate a norma dell’ del codice notificano al fideiussore, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che egli è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui risponde relativamente all’operazione di transito unionale. 3.   Il fideiussore è dispensato dai suoi obblighi se una delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 non è stata effettuata entro i termini previsti. 4.   Se una delle notifiche è stata inviata, il fideiussore viene informato dell’avvenuta riscossione dell’obbligazione o dell’appuramento del regime. 5.   I requisiti comuni in materia di dati per la notifica di cui al paragrafo 1 figurano nell’allegato 32-04. I requisiti comuni in materia di dati per la notifica di cui al paragrafo 2 figurano nell’allegato 32-05. 6.   In conformità all’, paragrafo 3, lettera a), del codice, la notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere inviata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-85