Art. 8
Periodo cui si applica il diritto a essere sentiti
In vigore dal 28 lug 2015
Periodo cui si applica il diritto a essere sentiti
(, paragrafo 6, del codice)
1. Il termine entro il quale il richiedente può esprimere il suo punto di vista prima che venga adottata una decisione che potrebbe arrecargli conseguenze negative è fissato a 30 giorni.
2. In deroga al paragrafo 1, se la decisione riguarda i risultati del controllo di merci per le quali non è stata presentata nessuna dichiarazione sommaria, dichiarazione di custodia temporanea, dichiarazione di riesportazione o dichiarazione in dogana, le autorità doganali possono chiedere alla persona interessata di esprimere il suo punto di vista entro 24 ore.
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