Art. 78 · Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nell’ambito del transito in conformità alla convenzione TIR

Art. 78

Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nell’ambito del transito in conformità alla convenzione TIR

In vigore dal 28 lug 2015
Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nell’ambito del transito in conformità alla convenzione TIR (, paragrafo 2, del codice) Per le merci vincolate al regime di transito in conformità alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR e successive modifiche (convenzione TIR), il termine di cui all’, paragrafo 2, del codice è di sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita.
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