Art. 77
Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nell’ambito del transito unionale
In vigore dal 28 lug 2015
Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nell’ambito del transito unionale
(, paragrafo 2, del codice)
Per le merci vincolate al regime di transito unionale, il termine di cui all’, paragrafo 2, del codice è uno dei seguenti:
a)
sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio doganale di destinazione, salvo nel caso in cui, prima della scadenza di tale termine, una richiesta di trasferire il recupero dell’obbligazione doganale sia stata inviata all’autorità competente del luogo in cui, in base alle prove ottenute dall’autorità doganale dello Stato membro di partenza, si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere l’obbligazione doganale, nel qual caso tale termine è prorogato al massimo di un mese;
b)
un mese a decorrere dalla scadenza del termine entro cui il titolare del regime è tenuto a rispondere alla richiesta di informazioni necessarie all’appuramento del regime, qualora all’autorità doganale dello Stato membro di partenza non sia stato comunicato l’arrivo delle merci e il titolare del regime non abbia fornito informazioni o abbia fornito informazioni insufficienti.
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