Art. 76
Deroga al calcolo dell’importo del dazio all’importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo
In vigore dal 28 lug 2015
Deroga al calcolo dell’importo del dazio all’importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo
(, paragrafi 3 e 4, del codice)
L’, paragrafo 3, del codice si applica in assenza di una richiesta del dichiarante se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
i prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo sono importati direttamente o indirettamente dal titolare dell’autorizzazione entro un periodo di un anno dalla loro riesportazione;
b)
al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, le merci sarebbero state oggetto di una misura di politica agricola o commerciale o di un dazio antidumping, di un dazio compensativo, di un dazio di salvaguardia o di un dazio di ritorsione se fossero state immesse in libera pratica in quel momento;
c)
non era richiesto un esame delle condizioni economiche a norma dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:2015:oj#art-76