Art. 73 · Applicazione delle disposizioni relative al regime di uso finale ai prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo

Art. 73

Applicazione delle disposizioni relative al regime di uso finale ai prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo

In vigore dal 28 lug 2015
Applicazione delle disposizioni relative al regime di uso finale ai prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo (, paragrafo 3, del codice) 1.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 3, del codice, per il calcolo dell’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione doganale sui prodotti trasformati nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, le merci vincolate a tale regime beneficiano, a motivo del loro uso particolare, dell’esenzione dal dazio o dell’aliquota ridotta del dazio che sarebbe stata loro applicata se fossero state vincolate al regime dell’uso finale conformemente all’ del codice. 2.   Il paragrafo 1 si applica se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) un’autorizzazione a vincolare le merci al regime di uso finale avrebbe potuto essere rilasciata e b) le condizioni per l’esenzione dal dazio o per l’aliquota ridotta del dazio a motivo dell’uso particolare di tali merci sarebbero state soddisfatte al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo.
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