Art. 72 · Calcolo dell’importo del dazio all’importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo

Art. 72

Calcolo dell’importo del dazio all’importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo

In vigore dal 28 lug 2015
Calcolo dell’importo del dazio all’importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo (, paragrafo 3, del codice) 1.   Al fine di determinare l’importo del dazio all’importazione da riscuotere sui prodotti trasformati in conformità all’, paragrafo 3, del codice, il quantitativo delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per cui è sorta un’obbligazione doganale è determinato conformemente ai paragrafi da 2 a 6. 2.   Il metodo della chiave quantitativa di cui ai paragrafi 3 e 4 è applicato nei seguenti casi: a) se un solo tipo di prodotti trasformati è ottenuto dalle operazioni di perfezionamento; b) se diversi tipi di prodotti trasformati sono ottenuti dalle operazioni di perfezionamento e in ogni tipo di prodotti trasformati si trovano tutti gli elementi o i componenti delle merci vincolate al regime. 3.   Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), il quantitativo delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per cui è sorta un’obbligazione doganale è determinato applicando al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un’obbligazione doganale rispetto al quantitativo totale dei prodotti trasformati risultanti dall’operazione di perfezionamento. 4.   Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b), il quantitativo di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per i quali è sorta un’obbligazione doganale è determinato applicando, al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, una percentuale calcolata moltiplicando i seguenti fattori: a) la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un’obbligazione doganale rispetto al quantitativo totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo risultanti dall’operazione di perfezionamento; b) la percentuale costituita dal quantitativo totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo, a prescindere dal fatto che sia sorta un’obbligazione doganale, rispetto al quantitativo totale di tutti i prodotti trasformati risultanti dall’operazione di perfezionamento. 5.   I quantitativi di merci vincolate al regime che vengono distrutti o che vanno persi durante l’operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, sublimazione o perdita, non sono presi in considerazione per l’applicazione del metodo della chiave quantitativa. 6.   In casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, il metodo della chiave valore si applica in conformità al secondo, terzo e quarto comma. Il quantitativo di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per i quali è sorta un’obbligazione doganale è determinato applicando, al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, una percentuale calcolata moltiplicando i seguenti fattori: a) la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un’obbligazione doganale rispetto al valore totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo risultanti dall’operazione di perfezionamento; b) la percentuale costituita dal valore totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo, a prescindere dal fatto che sia sorta un’obbligazione doganale, rispetto al valore totale di tutti i prodotti trasformati risultanti dall’operazione di perfezionamento. Ai fini dell’applicazione del metodo della chiave valore, il valore dei prodotti trasformati è stabilito sulla base degli attuali prezzi franco fabbrica nel territorio doganale dell’Unione oppure, qualora tali prezzi franco fabbrica non possano essere determinati, sulla base degli attuali prezzi di vendita nel territorio doganale dell’Unione per prodotti identici o simili. I prezzi praticati tra parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione non possono essere utilizzati per la determinazione del valore dei prodotti trasformati, a meno che non sia stabilito che tale rapporto non incide sui prezzi. Qualora non possa essere accertato conformemente al terzo comma, il valore dei prodotti trasformati è determinato ricorrendo a qualsiasi metodo ragionevole.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-72