Art. 63
Unità di riferimento
In vigore dal 28 lug 2015
Unità di riferimento
(, paragrafo 3, del codice)
1. L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni della presente sottosezione è il prodotto specifico adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a)
quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione;
b)
quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell’applicare le disposizioni della presente sottosezione.
2. L’imballaggio, qualora sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione in base alla regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, è preso in considerazione altresì per la determinazione dell’origine.
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